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NEWS Patologia Aviare Gennaio 2015

Honk Kong: aviaria, abbattuti 15.000 volatili

Le autorità di Hong Kong hanno cominciato ad abbattere 15.000 volatili dopo la scoperta di un focolaio di febbre aviaria tra gli animali importati dalla Cina. Il virus H7N9, un nuovo ceppo dell ’influenza aviaria che ha ucciso più di 170 persone dalla sua prima apparizione nel 2013, è stato scoperto in campioni prelevati da 120 volatili importati da Huizhou. “Test rapidi hanno mostrato che questi animali sono portatori del virus H7N9”, ha confermato il ministro della Sanità di Hong Kong, Ko Wing-man. Hong Kong ha adottato un sistema di allerta “precoce” sull’influenza aviaria dopo il 2003, quando l’epidemia aveva colpito 1.800 abitanti dell’ex colonia britannica, uccidendo 299 persone.




Mangimi, controlli e sorveglianza nel nuovo PNAA

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA). Il Piano ha valenza triennale dal 2015 al 2017. Sopralluoghi ispettivi, prelievo e analisi di campioni di mangimi ed acqua di abbeverata lungo tutta la filiera. Sorveglianza mirata su coccidiostatici e principi farmacologicamente attivi nell ’alimentazione zootecnica.
Chi attua il Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA). Il Ministero della Salute coordina l’attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, dirama il PNAA alle Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanit à, sviluppano una programmazione regionale (PRAA) con cui impartiscono le istruzioni alle ASL al fine di garantirne la corretta applicazione delle indicazioni nazionali. L ’attività di controllo sui mangimi provenienti dai Paesi Terzi o di provenienza comunitaria è svolta, rispettivamente dai PIF (Posti di ispezione frontaliera) e dagli UVAC (Uffici veterinari adempimenti CE). I campioni raccolti vengono analizzati dagli IZS (Istituti Zooprofilattici sperimentali), la cui attivit à, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici, è coordinata dall’ISS (Istituto superiore di sanità) che effettua anche le analisi di revisione.
Finalità generali. Il PNAA 2015-2017 è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrit à, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi. Nell ’ambito di questa cornice, il Piano propone anche i seguenti scopi.
- assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, “Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale”, e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformit à alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.
Le novità introdotte nel Piano 2015- 2017:
Inserimento dei dati anagrafici degli OSM nel sistema SINVSA,
Suddivisione dei campioni per favorire le ricerche volte ad evidenziare i fenomeni di Carry Over (Capitolo 2 Principi attivi ed Additivi)
Modifica della finalità del programma di controllo da Monitoraggio a Sorveglianza (Capitolo 5 Contaminanti e Composti)
Inserimento della ricerca del GTH nei materiali di Categoria 3 destinati all’alimentazione animale
Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PNAA,
Predisposizione di uno specifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON OGM.
Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per gli anni 2015 –2017 comprende un’attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e un’attività di sorveglianza mirata alla determinazione dei coccidiostatici e dei principi farmacologicamente attivi ammessi e non nei mangimi e nell ’acqua di abbeverata per animali produttori di alimenti.
Coccidiostatici e principi farmacologicamente attivi nel settore dell’alimentazione zootecnica. Il programma di sorveglianza definisce un piano di controlli sull’utilizzo di queste sostanze. I coccidiostatici e gli istomonostatici, il cui uso è frequente nell’allevamento avicolo, cunicolo e suinicolo, sono additivi per mangimi destinati ad inibire la moltiplicazione di alcuni protozoi. Per la miscelazione di questi additivi nei mangimi non è necessaria una prescrizione medico veterinaria, ma l’operatore (allevamento o mangimificio) deve essere riconosciuto ai sensi dell’art.10 comma1 c) del Reg.(CE) 183/05. Per principi farmacologicamente attivi, s’intende invece le sostanze presenti nei medicinali veterinari come definiti nella Direttiva 2001/82/CE, recepita con il D.Lvo 193/2006, che possono essere miscelati nella forma di premiscela medicata (medicinale veterinario) autorizzata per l ’uso nei mangimi (mangimi medicati e prodotti intermedi).
Prescrizione veterinaria. La produzione di mangimi medicati in azienda a partire da premiscele medicate autorizzate, è subordinata ad una prescrizione medico veterinaria, ed è svolta, sia a livello di allevamento che di mangimificio, in virtù di una specifica autorizzazione ai sensi dell’art.4 del D.Lvo 90 del 3 marzo 1993. Altri principi medicinali veterinari (diversi dalle premiscele medicate) vengono somministrati attraverso l ’acqua di abbeverata o i mangimi liquidi negli allevamenti, a seguito di prescrizione medico veterinaria. È evidente pertanto che il controllo di un corretto uso dei principi attivi farmacologici in allevamento comprende anche il campionamento dell ’acqua destinata all’abbeveramento degli animali, che fa quindi parte integrante del presente capitolo.
Uso corretto, carry over e resistenze. Lo scopo  è in generale quello di garantire un corretto uso dei coccidiostatici e dei principi attivi nei mangimi e nell ’acqua di abbeverata, con lo scopo di tutelare la salute degli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale e l ’ambiente. Tale scopo viene perseguito tramite una serie di campionamenti ufficiali effettuati presso i mangimifici, gli allevamenti e i trasportatori di mangimi, finalizzati a verificare che i mangimi contenenti coccidiostatici o farmaci veterinari, siano prodotti, trasportati, ed utilizzati conformemente alla normativa. Al campionamento dei mangimi viene affiancato un campionamento ufficiale dell ’acqua di abbeverata in allevamento, al fine di verificare che i principi attivi farmacologici, somministrati via acqua, siano stati regolarmente prescritti, utilizzati in maniera propria e nel rispetto dei relativi tempi di sospensione.
Antibioticoresistenza. Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di coccidiostatici o di principi attivi nei mangimi per specie non target, siano rispettivamente conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i., o ridotti al minimo. Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire alla lotta contro l ’antibiotico - resistenza, limitando l’esposizione dei microorganismi a livelli sub-terapeutici di farmaci attraverso l’uso dei mangimi. Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire alla lotta contro l ’antibioticoresistenza, limitando l’esposizione dei microorganismi a livelli sub-terapeutici di farmaci attraverso l’uso dei mangimi. In dettaglio, i campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a:
1. determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi ammessi e dichiarati in etichetta (verifica del titolo);
2. rilevare la presenza di farmaci e additivi non ammessi nei mangimi o nell’acqua di abbeverata;
3. rilevare la presenza di farmaci e additivi non dichiarati ed eventuali utilizzi fraudolenti e impropri nei mangimi o nell ’acqua di abbeverata;
4. mettere in evidenza fenomeni di contaminazione crociata/carry over da principi farmacologicamente attivi e additivi in mangimi per specie non bersaglio.
Carry over inevitabile, ma da ridurre. Anche se il fenomeno del carry over negli impianti che utilizzano linee produttive ed attrezzature comuni per la produzione di diversi mangimi, è stato riconosciuto come tecnicamente inevitabile, l’OSM deve comunque adoperarsi per ridurre al minimo tale problematiche, adottando misure e procedure idonee a tale fine. Le implicazioni del carry over/contaminazione crociata da farmaci/coccidiostatici nei mangimi sono molteplici: possibile presenza di residui negli alimenti di origine animale; selezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici; tossicit à acuta o cronica verso specie/categorie non bersaglio.
Controlli incrociati. Le ricerche mirate a svelare usi non consentiti o impropri dei principi attivi farmacologici in allevamento, sia via acqua che via mangime, non possono prescindere da un controllo incrociato con le registrazioni dei trattamenti e con le relative prescrizioni veterinarie presenti in azienda. Il campionamento prefigurato dal Piano è uno degli strumenti di verifica che l’Autorità competente ha per confermare la bontà delle procedure messe in atto dall’operatore e la qualità degli impianti di produzione e di trasporto dei mangimi.
Nella parte generale del PNAA 2015-2017 sono illustrati sia le modalità operative per gli interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni. Nella parte tecnica del PNAA 2015-2017 sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analitici presenti nei mangimi e raggruppate nei relativi capitoli di seguito illustrati. La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico utili all ’esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero.




Aviaria, possibili deroghe al divieto di fiere, mostre e mercati

Il Ministero ha modificato le disposizioni sul divieto di svolgere attività fieristiche, mostre e mercati di pollame, ammettendone la derogabilità.  Il divieto è contenuto nel dispositivo dirigenziale (prot. 27212 del 22.12.2014 -articolo 4 comma 3) emanato dalla Direzione Generale della Sanit à Animale. Con una comunicazione in data 15 gennaio scorso, gli uffici ministeriali hanno informato gli assessorati che - su proposta delle autorit à regionali- potranno essere valutate eventuali richieste di deroga al predetto divieto, previa analisi del rischio, se sussistono le condizioni epidemiologiche ferme restando specifiche procedure igienico sanitarie e gestionali per ogni singolo evento. La modifica del dispositivo si basa sulla favorevole situazione epidemiologica, inoltre, ad oggi, tutte le attivit à di controllo hanno data esito negativo. La stessa comunicazione riporta la notizia di una conferma di positivit à a un virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità in un allevamento di tacchini da carne della provincia di Rovigo.




Aviaria ad alta patogenicità: nuovo dispositivo dirigenziale

Considerata l’evoluzione epidemiologica, il Ministero della Salute ha modificato il dispositivo dirigenziale emanato il 22 dicembre scorso. Le modifiche sono state decise per la persistenza di situazioni di rischio di introduzione di virus influenzali in allevamenti presenti sul territorio nazionale. Dopo la riunione dell ’Unità di Crisi del 26 gennaio e sentito il Centro Nazionale di Referenza per l’Influenza Aviaria, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ritiene opportuno mantenere in vigore alcune misure di controllo per garantire una pronta individuazione di  ulteriore circolazione di virus influenzali e di biosicurezza per prevenire l’introduzione di virus influenzali. Le nuove disposizioni sono contenute nel provvedimento dirigenziale del 28 gennaio 2015, diffuso ai Servizi Veterinari con la raccomandazione di applicare il massimo rigore sulle modalit à di prelievo, confezionamento e invio dei campioni ufficiali di cui alle attività straordinarie. Il nuovo dispositivo abroga il precedente (prot. 27212 del 22 dicembre 2014) e riporta in tre allegati i protocolli per l ’autorizzazione delle fiere e dei mercati, per l’autorizzazione di manifestazioni espositive amatoriali e per l’invio di animali al macello. Il provvedimento attiene alle movimentazioni e alle misure di biosicurezza valevoli su tutto il territorio nazionale e vieta fiere, mercati ed esposizioni in cinque regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.




Aviaria a bassa patogenicità, primo focolaio 2015

Positività LPAI  in un allevamento amatoriale di anatre nel Comune di Arezzo. La prima confermata per l ’anno in corso. Informazioni dal MinSal. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha informato i Servizi Veterinari regionali e la Commissione Europea della positivit à per un virus influenzale a bassa patogenicità appartenente al sierotipo H5N2, in campioni prelevati in un allevamento amatoriale di anatre sito nel Comune di Arezzo.  La positività è stata confermata dal Centro di Referenza Nazionale presso l’IZS delle Venezie, con la metodica PCR-RT. Gli animali erano stati sottoposti a prelievo per partecipare ad una fiera in Regione Emilia Romagna in conformit à a quanto disposto dal Ministero della Salute (provvedimento DGSAF prot. n. 27212 del 22 dicembre 2014, modificato con nota prot. DGSAF n. 831 del 15 gennaio scorso). I Servizi veterinari competenti per territorio hanno provveduto al sequestro dell ’allevamento, all’abbattimento dei capi (81 anatre) e sono in corso le operazioni di pulizia e disinfezione. E ’ stata inoltre  istituita una zona di restrizione di 1 km di raggio dall’azienda ed è stata posta sotto sequestro un’azienda correlata, presso la quale saranno effettuati, sulla base delle indicazioni del Centro di referenza, i controlli finalizzati a verificare un ’eventuale infezione. Le azioni disposte dai Servizi Veterinari rispondono a quanto prescritto dalla normativa vigente (D.lgs n. 9/2010 di attuazione della Direttiva 2005/94/CE).