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Unione Italiana Ornitofili
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Questa pagina Web contiene la maggior parte delle leggi e decreti che vengono
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e non.
Le notizie vengono ordinate cronologicamente dalla piu' recente in poi
evidenziate in giallo.
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - Detenzioni uccelli in gabbie anguste – Assoluta impossibilità del volo – Reato di maltrattamento – Configurabilità - Fattispecie: maltrattamento e cessione di richiami non cedibili a terzi -
Art. 727, c. 2, c.p.
– Art. 30, lett. h) L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 17 Gennaio
2013
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di
animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L178 del 28.6.2013)
MALTRATTAMENTO ANIMALI - Concetto di lesione - Artt. 544 ter e 582 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3°, 29/07/2013
MALTRATTAMENTO ANIMALI - Requisito della crudeltà o dell’assenza di necessità - Lesione – Qualificazione - Artt. 544 ter, 582 e 727 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez.3
°, 29/07/2013
Regolamento (UE) n. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L339 del
12.12.2012)
Agricoltura E Zootecnia - Inquinamento Atmosferico - Esalazioni maleodoranti di animali - Pregiudizio
per il tranquillo svolgimento del benessere dei vicini e della vita di
relazione - Configurabilit
à del reato art. 674 cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19 Dicembre 2012
Diritto Venatorio - Esercizio della caccia con l’ausilio di richiami - Richiamo privo di anello inamovibile - Disciplina
applicabile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^, 9 Gennaio 2013
Maltrattamento Animali - Carenza di cibo e costrizione in ambienti ristretti - Concetto ampio di
maltrattamento - Configurabilit
à del reato - Art. 727, co. 2, cod. pen. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3, 19
Dicembre 2012
Caccia - C.d. “uccellagione” - Natura - Furto ordinario - Presupposti - Art. 30 c.1 lett. e) ed h) L.
n.157/92 - Artt. 624, 625 e 626 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.5^ 3
luglio 2012
Decreto 6 novembre 2012: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a
comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i
lavori riguardanti la protezione, la gestione e l
’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE. (GU n. 277 del 27-11-2012)
Cattura di richiami vivi - Soluzione alternativa - Utilizzo di richiami provenienti da allevamenti -
Allevamento finalizzato alla produzione di richiami - Garanzia di integrit
à e benessere - Art. 8 e all. IV Dir. 2009/147/CE - Censimento dei richiami vivi
posseduti dai cacciatori - Scopo - Esaustivit
à - Coinvolgimento di tutti i cacciatori - Art. 8 Dir. 2009/147/CE - Caccia
condotta con metodi di cattura o di uccisione non selettivi - Reti - Metodo non
selettivo - Utilizzo delle reti per la cattura di richiami vivi - Possibilit
à - Ragioni - Deliberazione della Provincia di Brescia n. 384/2011 - Illegittimità - Fondamento. TAR LOMBARDIA, Brescia, 17 luglio 2012
Regolamento (UE) n. 791/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 recante modifica, per quanto riguarda
talune disposizioni relative al commercio di specie della flora e della fauna
selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit
à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (G.U.U.E. L242 del
7.9.2012)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli
altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006
della Commissione (G.U.U.E. L242 del 7.9.2012)
Allevamenti di animali - Industrie insalubri Art. 216 t.u. n. 1265/1934 - Finalità della norma - Tutela della salute - Distanza dalle abitazioni - Nuclei
abitativi di modesta consistenza - Rilevanza - Principio applicabile anche alle
zone agricole4 - Provvedimenti finalizzati ad impedire attivit
à pericolose (esalazioni, scoli,.) - Adozione a distanza di tempo dall’attivazione dell’impianto pericoloso - Legittimità. TAR SICILIA Palermo 4 giugno 2012
Caccia - Ordinanza di abbattimento dei piccioni a tutela della semina dei cereali
autunnali - Illegittimit
à - Carenza dei presupposti richiesti ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Ricorso
agli strumenti ordinari previsti dall
’art. 19, c. 2 l. n. 157/1992. TAR TOSCANA 30 maggio 2012
Caccia - Piano di cattura dei richiami vivi - Regione Lombardia - Disciplina attraverso
lo strumento legislativo - L.r. n. 16/2011 - Inibizione del potere di
annullamento ex art. 19-bis, c. 4 L. n. 157/1992 - Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 27 giugno 2012, n. 160
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche
- Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Margine di discrezionalità degli Stati membri - Art.3, par.2, lett.b) Direttiva 2001/42/CE. CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA Sez. Ottava 21 giugno 2012 Sentenza causa C-177/11
Cattura, abbattimento o detenzione di fringuelli - Divieto assoluto di caccia - Reato ex art.30 c.1, lett. h) L. 157/92 - Specie
non cacciabile e D.P.C.M. 22/11/1993. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^,
9/02/2012
Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone
condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti
alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell
’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L82 del 22.3.2012)
CORTE COSTITUZIONALE – 26 aprile 2012, n. 106 Determinazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna – Competenza esclusiva dello Stato – Leggi regionali – Attenuazione – Illegittimità – Divieti relativi all’attività venatoria – Competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard
minimi e uniformi di tutela della fauna
– Art. 47, c. 5 L.r. Liguria n. 29/1994 – Deroga al divieto di caccia sui terreni innevati – Illegittimità costituzionale.
Procedure di infrazione e atti di indagine ad esse relative - Carattere
comunitario - Accesso agli atti - Normativa di riferimento - Regole comunitarie
- Reg. CE n. 1049/2001 - Fattispecie:
cattura di richiami vivi con reti. CONSIGLIO DI STATO - 14 maggio 2012
Maltrattamento di animale Concetto di deterioramento - Artt. 638 e 544 ter c.p. - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 2^
21/12/20111 (Ud. 30/11/2011), Sentenza n. 47391
Regolamento (UE) n. 101/2012 della Commissione del 6 febbraio 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio (G.U.U.E. L39 del 11.2.2012)
Influenza aviaria - Mercato italiano della carne di pollame - Richiesta delle autorità italiane di adozione di misure eccezionali di sostegno al mercato - Decisione
di rigetto della Commissione Annullamento - Art. 14 Reg. n. 2777/1975/CEE.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO C.E., Sez. 7^ 17 gennaio 2012 causa T-135/07
Ordinanza contingibile e urgente - Abbattimento di 200 piccioni al mese sul territorio comunale Omessa indicazione delle ragioni di
imprevedibilit
à ed eccezionalità del pericolo Illegittimità . TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 6 marzo 2012, n. 318
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche
- Zona di protezione speciale - Impianti minerari di carbone a cielo aperto
Sito Alto Sil - Sito d importanza comunitaria Orso bruno (
Ursus arctos) Gallo cedrone (Tetrao urogallus) Misure necessarie per evitare il degrado degli habitat - Dir. 92/43/CEE Dir.
97/49/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez.4^ 24 Novembre 2011 Sentenza C-404/09
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1371/2011 della Commissione del 21 dicembre 2011 che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti
per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti,
a seguito dell
’incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L341 del 22.12.2011)
Decreto 12 novembre 2011: Ministero della Salute. Buone pratiche di sperimentazione clinica dei
medicinali veterinari sugli animali. (GU n. 291 del 15-12-2011)
Piccioni inselvatichiti - Natura di animale selvatico - Mezzi di contenimento - Art. 19 L. n. 157/1992
Ordinanza di abbattimento secondo i tempi del calendario venatorio -
Illegittimit
à. TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna 29 novembre 2011
Maltrattamento di animali - Sussistenza del fumus di reato - Sequestro preventivo dell’animale Legittimità. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 27/10/2011 (Ud. 28/09/2011), Sentenza n.
38946
Detenzione specie protette per la vendita - Configurabilità del reato - Art. 2 L. n.59/1993 - Differenza tra vecchia e nuova disciplina -
Reg. n.3826/82/CEE e s.m. - FAUNA E FLORA - Nozione di esemplare protetto -
Detenzione - Prodotti derivati - Uso personale o domestico - Tutela legislativa
- Artt.2 c.1 lett.f) e 8 sexies, c.1 lett.b) L. n.150/92. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez.3^ 15/06/2011 Sentenza n. 23972
Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2011 della Commissione del 17 agosto 2011 che sospende l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (G.U.U.E. L211
del 18/08/2011)
Fringillidi in genere - Divieto di detenzione - Fattispecie: cardellini e una passera sarda. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n. 26797
Titolare di negozio - Detenzione specie protette - Destinazione alla vendita di cardellini - Deduzione per comune esperienza.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/07/2011 (Ud. 3/03/2011), Sentenza n.
26797
Nozione di abbandono ex art. 727 c.p. - Elemento della colpa - Concetto della trascuratezza o disinteresse verso il proprio animale. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/5/2011 (Ud. 2/2/2011)
Sentenza n. 18892
Regione Emilia-Romagna. Legge regionale n. 12 del 28-07-2011: Attuazione della Direttiva 2009/147/CE. Modifiche alla Legge regionale 6 marzo
2007, n. 3 (Disciplina dell
’esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE) e alla Legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l
’esercizio dell’attività venatoria), relativamente alla cattura di uccelli a scopo di richiamo
(B.U.R.E.-R. n. 119 del 28.07.2011)
Mangimi geneticamente modificati - Misure urgenti - Rischio per la salute umana, la salute degli animali o dell’ambiente - Misura adottata da uno Stato membro - Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE - Fondamento
giuridico - Normativa del settore - Clausola di salvaguardia - Prodotti
esistenti - Artt. 53 e 54 Reg. (CE) n. 178/2002 - Presupposti d
’applicazione - Artt. 20 e 34 Reg. (CE) n. 1829/2003 - Artt. 12 e 23 Dir.
2001/18/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE 08/09/2011 Sentenze C-58/10-C-68/10
Decreto 8 aprile 2011: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modificazioni al decreto 5
ottobre 2010, integrante il decreto dell
’8 gennaio 2002 che istituiva il registro di detenzione delle specie Cites.
(11A06013) (GU n. 108 del 11-5-2011 )
Perdita di animale d’affezione - Risarcibilità - Esclusione. TRIBUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, Sez. civile, 12/01/2011
Convenzione di Berna - Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa - Reato di cui all’articolo 30, lett. b) L. n. 157/92 - Configurabilità - L. n. 503/1981. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud.
16/3/2011) n. 16441
Modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti - Settore veterinario e zootecnico - Condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia - Regolamento
(CE) n. 998/2003 - Decisione 2003/803/CE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III,
17/04/2011, Sentenza C-42/10, C-45/10 e C-57/10
Convenzione di Berna - Scopo - Conservazione della flora e della fauna - Deroghe - Limiti. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/03/2011 (Ud. 16/3/2011) n. 16441
Esemplari di specie selvatica - Nozione - Animali di prima generazione nati in cattività - Esclusione - Art. 1 c.1 L. n. 150/92 - Art. 30 lett. b) L. n. 157/92. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2011 (Ud. 2/2/2011), Sentenza n. 18893
Ordinanza 30 dicembre 2010: Ministero della Salute. Proroga e modifica all’ordinanza 5 agosto 2010 recante: «Deroga al divieto dell’utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e
caradriformi nell
’attività venatoria ai sensi dell’articolo 2-ter, paragrafo 1, lettera d, della decisione della Commissione
europea n. 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modifiche
». (GU n. 43 del 22-2-2011)
Decreto 5 ottobre 2010: Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l’istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali. (GU n. 58 del 11-3-2011)
Legge 4 novembre 2010, n. 201: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonch
é norme di adeguamento dell’ordinamento interno. (GU n. 283 del 3-12-2010)
Controllo selettivo della fauna selvatica - Art. 19 L. n. 157/92 - Ordinanza comunale adottata in assenza del preventivo
parere dell
’INFS - Illegittimità - Fattispecie: piccioni terraioli - Artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Esigenze di
protezione delle produzioni agricole - Assimilabilit
à alle esigenze di sanità e igiene - Esclusione - Esercizio dei poteri extra ordinem - Presupposto dell’emergenza - Prove concrete del pericolo imminente per la salute. TAR TOSCANA,
Sez II - 30 dicembre 2010, n. 6883
Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n. 181: Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la
protezione di polli allevati per la produzione di carne. (GU n. 259 del
5-11-2010)
Conservazione degli uccelli selvatici - Designazione erronea e tutela giuridica insufficiente delle zone di protezione
speciale - Inadempimento di uno Stato (Austria) - Direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/10/2010, Sentenza C-535/07
Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di
monitoraggio dell
’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli.
REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22
Regolamento UE N. 709/2010 della Commissione del 22 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio (G.U.U.E. L212 del
12.8.2010)
Caccia - Cattura indiscriminata di esemplari di uccelli - Reti azionate a scatto e
trappole - Reato di uccellagione - Configurabilit
à - Art. 30 lett. e) L. n.157/92. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III,
07/07/2010 (Ud. 26/05/2010), Sentenza n. 25873
Caccia - Abbattimento di frosoni - Reato di cui agli artt. 30 c. 1 lett. b) e 2 , L.
n.157/1992 - Configurabilit
à - Sequestro del fucile e confisca obbligatoria in caso di condanna - Art. 19
bis L. n. 157/1992 inserito con l
’art. 1 L. n. 221/2002 - Art. 9 Dir. 79/409 CEE. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.
III, 22/06/2010 (Cc. 27/05/2010), Sentenza n. 23931
Conservazione degli uccelli selvatici - Provvedimenti di trasposizione - Inadempimento di uno Stato (Italia) -
Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza
C-573/08
Conservazione degli uccelli selvatici - Obiettivo di proteggere gli habitat al di fuori delle zone di protezione
speciale - Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010,
Sentenza C-573/08
Conservazione degli uccelli selvatici - Protezione transfrontaliera - Obbligo degli Stati membri - Art. 1 Dir. 79/409.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 15/07/2010, Sentenza C-573/08
Sardegna, monitoraggio influenza aviaria e salmonellosi negli avicoli - Estratto determinazione direttore del servizio 23 giugno 2010, n. 550 - Piano di
monitoraggio dell
’ Influenza Aviaria e Piani di controllo delle Salmonellosi negli avicoli.
REGIONE SARDEGNA 23 Luglio 2010 n. 22
Decreto 5 marzo 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione del Comitato
nazionale per la biodiversit
à. (GU n. 84 del 12-4-2010)
Decreto 25 febbraio 2010: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nomina della commissione
scientifica CITES, per l
’applicazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione. (10A04842) (GU n. 96 del
26-4-2010 )
Impiego di animali vivi a fini di spettacolo - Comune - Divieto generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la L. n. 337/1968. TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11
maggio 2010, n. 157
Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l
’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009)
Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione
della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
eccezionalit
à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584
Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro di non approvare per motivi diversi da quello di
tutela dell
’ambiente - Esclusione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione -
Ratio - Art. 4, n. 2 Direttiva 92/43/CEE come mod. dalla direttiva 2006/105/CE.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici
(versione codificata) (G.U.U.E. L20 del 26.1.2010)
Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L. n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r.
Lombardia n. 26/1993 - Art. 9 Dir. n. 79/409/CEE. TAR LOMBARDIA, Milano, Sez.
IV - 3 marzo 2010, n. 533
Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita nei limiti della legge
regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) - Mancata indicazioni delle ragioni per
le quali appare necessaria la cattura del predetto quantitativo - Illegittimit
à - Violazione delle disposizioni comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE. TAR
LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533
Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva
92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08
Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l
’igiene dei mangimi. (GU n. 239 del 14-10-2009)
Piccioni terraioli - Ordinanza di abbattimento - Ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. - Presupposti - Esigenze di protezione
della salute - Presupposto necessario ma non sufficiente - Urgenza,
eccezionalit
à ed imprevedibilità del pericolo. TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2584
Protezione di specie di flora e di fauna selvatiche - Specie elencate nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, art. 8, n. 5 - Prova della liceità dell’acquisizione di esemplari di tali specie - Onere della prova - Presunzione d’innocenza - Diritti della difesa. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009,
Sentenza C-344/08
Ordinanza 16 luglio 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali
. Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il
benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e
56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 207 del 7-9-2009)
Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati - Uccellagione e
esercizio venatorio
- Nozione - Offensività degli strumenti usati - Cattura di un numero indiscriminato di esemplari -
Destinazione dell
’esemplare catturato (uccisione o conservazione in vita) - Ininfluenza -
Fattispecie - Caccia con utilizzo di una rete - Attivit
à di uccellagione - Art. 8 Dir. CEE 79/409 - Artt. 3, 12 e 13 L. n. 157/1992.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n.
25149
Caccia primaverile - Direttiva 79/409/CEE – Divieto – Deroga al regime di protezione – Requisito relativo alla mancanza di “altre soluzioni soddisfacenti” – Legittimo affidamento – Conservazione degli uccelli selvatici – Inadempimento di uno Stato (Malta). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/09/2009,
Sentenza C-76/08 P
Decreto 30 dicembre 2008: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare. Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza
per giardini zoologici. (GU n. 147 del 27-6-2009)
Rettifica del regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, del 14 maggio
2009, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio (Gazzetta ufficiale dell
’Unione europea L 123 del 19 maggio 2009) (G.U.U.E. L176 del 7.7.2009)
Regione Friuli Venezia Giulia - Sottoposizione dell’intero territorio regionale al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi
- Limitazione della quota di territorio destinata a protezione della fauna
selvatica - Art. 2 L.R. n. 6/2008 - Illegittimit
à costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Criteri di composizione degli
organi preposti alla gestione dell
’attività venatoria - Art. 19 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende
agri-turistico-venatorio - Immissione e abbattimento di fauna di allevamento -
Art. 23, c. 7 L.R. n. 6/2008 - Questione di legittimit
à costituzionale - Infondatezza - Regione Friuli Venezia Giulia - Aziende
agri-turistico-venatorio - Estensione del permesso di caccia a tutto il periodo
dell
’anno - Art. 23, c. 8 L.R. n. 6/2008 - Illegittimità costituzionale - Regione Friuli Venezia Giulia - Uso di prodine, roccoli e
bressane - Mezzi di cattura non selettivi - Art. 44 L.R. n. 6/2008 -
Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 165
Protezione e tutela delle specie animali e vegetali protette - Documentazione
mancante o irregolare - Art. 2 L. n. 150/1992
– Configurabilità – Presupposti – Fondamento – Reg. CE 338/97 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud.
29/10/2008), Sentenza n. 6900Regolamento (CE) n. 359/2009 della Commissione del
30 aprile 2009 che sospende l
’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GUUE L110 del
1.5.2009)Caccia - Attivit
à di uccellagione - Configurabilità del reato - Art. 30 lett. e) L. n.157/92 e s.m.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 03/02/2009), Sentenza n. 10528
Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione del 14 maggio 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
(G.U.U.E. L123 del 19.5.2009)
Decreto 23 aprile 2009: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali Modificazioni all'allegato I, del decreto legislativo 10 maggio 2004,
n. 149, recante:
«Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE,
relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali
». (GU n. 114 del 19-5-2009)
Conservazione degli uccelli selvatici - Preservazione e mantenimento delle
habitat - Classificazione delle zone di protezione speciale - Divieto di caccia
e di cattura - Trasposizione errata - Inadempimento di Stato (Grecia) -
Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI,
15/01/2009
Disciplina dell’introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali - Competenza
esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2, lett. s) Cost.. CORTE COSTITUZIONALE -
6 febbraio 2009, Sentenza n. 30
Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza – Responsabilità – Art. 1, L. n 150/1992. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/10/2008 (Ud.
9/07/2008), Sentenza n. 38410
Nozione di «pollame» (comprende le quaglie, le pernici e i piccioni) Direttiva 96/61/CE – Reg. n. 1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II,
22/01/2009, causa C-473/07
Pollame ed animali-equivalenti - Impianti di allevamento intensivo - Soglie per
l'autorizzazione - Punto 6.6, lett. a), all. I dir. n. 61/96 - Reg. n.
1882/2003. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.II, 22/01/2009
Direttiva 2008/102/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di
esecuzione conferite alla Commissione. (G.U.U.E. L323 del 3.12.2008)
Benessere degli animali – Trasporto degli animali su nave. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Grande Sez. , 25/11/2008
Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Stato - Competenza - Standard minimi e
uniformi di tutela della fauna - Competenza legislative primaria delle Regioni
a statuto speciale - Incremento della tutela - Art. 3, c. 3 della legge prov.
Bolzano n. 10/2007 - Illegittimit
à costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008
FAUNA E FLORA - Concetto di "esemplare" - Irregolarità dell'etichettatura - Art.2 lett.T Reg CE 338/97 - Fattispecie. CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382
Giardino zoologico - Nozione - Trentino Alto Adige - Art. 8, n. 16 dello Statuto
- Limiti derivanti dalla competenza statale generale in materia di ambiente -
Art. 19 ter, c. 1 legge prov. Bolzano n. 14/1987 - Questione di legittimit
à costituzionale - Fondatezza. CORTE COSTITUZIONALE - 25 novembre 2008
Giardino zoologico - Art. 19-ter, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del
1987 - Requisiti per l
’apertura, conduzione e chiusura - Discrezionalità nella determinazione in capo all’Osservatorio faunistico provinciale - Questione di legittimità costituzionale - Fondatezza - D.lgs. n. 73 del 2005. CORTE COSTITUZIONALE - 25
novembre 2008
Decreto 6 maggio 2008: Ministero della Salute. Determinazione dei criteri per la
ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilit
à del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo». (GU n. 185 del 8-8-2008)
Rinvio pregiudiziale – Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 – Medicinali veterinari – Regolamento (CEE) n. 2377/90 – Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale
– Progesterone – Restrizioni nell’uso – Direttiva 96/22/CE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. I,
17/07/2008
Conservazione degli uccelli selvatici - Deroghe al regime di protezione degli
uccelli selvatici - Regione Liguria - Inadempimento di uno Stato (Italia) -
Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15
Maggio 2008
Trasporto di durata superiore ad otto ore - Superficie disponibile per animali -
Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III,
8/05/2008
Ordinanza 21 Dicembre 2007: Ministero della Salute. Proroga dei termini previsti
dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante:
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile
». (GU n. 48 del 26-2-2008)
Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio o detenzione di fauna selvatica -
Ristorante - Chiusura dell
’esercizio - Ripartizione della sanzione in periodi indicati dall’esercente - Impossibilità. T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008
Maltrattamento di animali - Detenzione degli animali in condizioni incompatibili
con la loro natura - Art. 727 c.p. - Artt. 544 bis e ss c.p. L. n. 189/2004 -
Fattispecie: cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo
apprezzabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 GENNAIO 2008 Sentenza
n. 175
Regolamento (CE) N. 100/2008 del 4 febbraio 2008 - Commissione - recante
modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalit
à relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del
regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalit
à di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio. (G.U.U.E. L31 del
52.2008)
Decreto Legislativo 9 Novembre 2007, n. 232 Modifiche al decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. (GU n. 291 del 15-12-2007)
Regolamento (CE) n. 1517/2007 del 19 dicembre 2007 - Commissione - recante
modifica dell
’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda
la deroga concernente la separazione delle linee di produzione di mangimi
biologici e mangimi non biologici (G.U.U.E. L335 del 20.12.2007)
Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE, artt. 4 e 10 -
Recepimento ed applicazione - IBA 2000 - Valore - Qualit
à dei dati - Criteri - Discrezionalità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e
della fauna selvatiche - Art. 6 - Recepimento ed applicazione - Zone da
classificare come zone di protezione speciale - ZPS - Inadempimento di uno
Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa
C-418/04
Uccisione e maltrattamento di animali - Elemento soggettivo – Individuazione - Rapporti con i reati previsti dagli artt. 727 e 638 c.p. -
Art. 544 ter - Stato di necessit
à ex art. 54 cod. pen. – Configurabilità – Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti con i reati previsti dagli
artt. 727 e 544 ter
– Continuità normativa – Abolitio criminis della condotta - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III
Penale, 30 Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali - Rapporti tra gli artt. 727 e 638 c.p. -
Bene protetto
– Individuazione. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007
Uccisione e maltrattamento di animali – Disciplina vigente - Reato a dolo specifico – Configurabilità. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30 Novembre 2007
Decisione 2007/757/CE del 14 novembre 2007 - Commissione - relativa a una
partecipazione finanziaria della Comunit
à a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a
determinate misure tecniche e scientifiche (2007/757/CE)
Ordinanza 9 Ottobre 2007: Ministero della Salute. Influenza aviaria - Attuazione
Piano di vaccinazione d'emergenza. (GU n. 278 del 29-11-2007 - Suppl. Ordinario
n.248)
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 79/409/CEE - Allegato I - Conservazione
degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale - IBA 2000 - Valore -
Qualit
à dei dati - Criteri - Potere discrezionale - Classificazione manifestamente
insufficiente - Zone umide. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
III, 25/10/2007
ZPS valutazione della loro incidenza - Conservazione degli habitat naturali e
della flora e della fauna selvatiche - Conservazione degli uccelli selvatici -
Valutazione dell
’impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE -
Parco Nazionale dello Stelvio. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.
II, 20/09/2007
Tutela della fauna - Violazione delle disposizione in materia di tutela
dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette
- Sanzione - Opposizione - Competenza Tribunale - Giudice di pace - Esclusione
- L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-b
ís L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II,
14/06/2007
Decreto Legislativo 25 Luglio 2007, n. 151: Disposizioni sanzionatorie per la
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione
degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. (GU n. 212 del
12-9-2007)
Regolamento (CE) n. 1037/2007 del 29 agosto 2007 - Commissione - che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L283
dell'11.9.2007)
Decreto Legislativo 24 Luglio 2007, n. 143: Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il
codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva
2004/28/CE. (GU n. 206 del 5-9-2007)
Regione Emilia-Romagna. Legge Regionale n. 16 del 27-07-2007: Modifiche ed
integrazioni alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivit
à venatoria" e successive modifiche. (B.U.R. Emilia-Romagna n. 111 del 27.7.2007)
Regione Lombardia. Legge Regionale n. 17 del 20-07-2007: Modifiche agli articoli
8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell
’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria). (B.U.R. Lombardia n. 30 del 23.7.2007 - S.O. n. 1 del 24.7.2007)
Regione Friuli-Venezia Giulia. Legge Regionale n. 14 del 14-06-2007:
Disposizioni per l
’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformita
’ al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006). (B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25
del 20.6.2007)
Regione Molise. Legge Regionale n. 16 del 01-06-2007: Disposizioni integrative
dell
’articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive
modificazioni, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n. 14 del 16.6.2007)
Ordinanza 26 Giugno 2007: Ministero della Salute. Proroga dell'ordinanza
contingibile e urgente dell'8 novembre 2005, relativa alla previsione di misure
finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria. (GU n. 159 del 11-7-2007)
Tutela degli uccelli migratori - Interesse di rilievo nazionale e sovranazionale
- L. n. 157/1992 e dir. n. 79/409/CEE. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6
luglio 2007 (segnalata da Augusto Atturo)
Detenzione selvaggina morta - Airone cenerino o ardea cinerea - Specie
cacciabili
– Esclusione – Fattispecie: volatile abbattuto da un soggetto e da altro soggetto rinvenuto
morto - Art. 18 e 30 lett. H) L. n. 157/92. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III, del 30/05/2007
Attività venatoria illecita in danno di fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato
da Guardie volontarie - Illegittimit
à - Qualifica di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità - Artt. 354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L. n.157/92. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007
Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di
trasposizione - Inadempimento di uno Stato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007
Regione Umbria. Legge Regionale n. 20 del 05-06-2007: Ulteriori modificazioni ed
integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14
– Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. (B.U.R. Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)
Raccomandazione 2007/526/CE del 18 giugno 2007 - Commissione - relativa a linee
guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici [notificata con il numero C(2007)
2525] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L197 del 30.7.2007)
Raccomandazione 2007/425/CE del 13 giugno 2007 - Commissione - che individua una
serie di azioni per l
’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo
del loro commercio [notificata con il numero C(2007) 2551] (G.U.U.E. L159 del
20.6.2007)
Decreto 16 Maggio 2007: Ministero della Salute. Modifica dell'allegato IV del
decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali". (GU n. 148 del
28-6-2007)
Conservazione degli uccelli selvatici – Zone di protezione speciale – IBA 98 – Valore – Qualità dei dati – Criteri – Margine di valutazione – Insufficienza manifesta della classificazione in numero e in superficie -
Direttiva 79/409/CEE
– Inadempimento di uno Stato (Spagna). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA
- Sez. II, 28 Giugno 2007
Decreto 23 marzo 2007: Ministero dell'Interno. Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo
scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di
animali.(G.U. n. 104 del 7-5-2007)
Decisione 275/2007/CE - Commissione - del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi
di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d
’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e
97/78/CE [notificata con il numero C(2007) 1547] (Testo rilevante ai fini del
SEE) ( GUUE L 116 del 4.5.2007)Maltrattamento degli animali - Incrudelimento
senza necessit
à nei confronti di animali - Reato di cui all’articolo 727 c.p. Sussistenza - Art. 54 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.
III, 13 aprile 2007AREE PROTETTE - Inadempimento di uno Stato - Repubblica
d'Austria - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatiche - Misure di recepimento. CORTE DI GIUSTIZIA CE,
Sez. IV, 10 maggio 2007
Regione Toscana. Legge regionale del 4-4-2007 n. 19: Modifica della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"). (B.U.R. Toscana n. 8 del 11-4-2007)
Regione Sicilia. Decreto presidenziale n. 7 del 12-01-2007: Regolamento
esecutivo dell
’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo". (G.U.R.S. n. 15 del 6-4-2007)
Decisione 2007/183/CE del 23 marzo 2007 - Commissione - che modifica la
decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all
’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività [notificata con il numero C(2007) 1259] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE
L84 del 24.3.2007)Regolamento (CE) N. 318/2007 del 23 marzo 2007 - Commissione
- che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella
Comunit
à di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (Testo rilevante
ai fini del SEE) (GUUE L84 del 24.3.2007)
Conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche - Protezione delle specie - Inadempimento
di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Artt. 12, nn. 1 e 2, 13, n. 1, lett. b), e
16. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II, 11 gennaio 2007
Ministero dello Sviluppo Economico. Condivisione dei dati relativi agli
esperimenti su animali vertebrati, in attuazione dell'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (GU n. 66 del 20-3-2007)
Regione Lombardia. Legge regionale n. 3 del 05-02-2007: Legge quadro sulla
cattura di richiami vivi. (B. U. R. Lombardia n. 6 del 5.2.2007 - S.O. n. 1 del
6.2.2007)
Regione Liguria. Legge regionale del 02-02-2007 n. 3: Modificazioni alla legge
regionale 1
° Luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e
per il prelievo venatorio). (B.U.R. Liguria n. 3 del 07-02-2007)
Cattura di richiami vivi – Regione Lombardia – Province - Autorizzazione alla cattura nel numero massimo previsto con legge
regionale
– Adeguata motivazione della scelta – Necessità. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV – 16 gennaio 2007, n. 38
Caccia – Anelli di riconoscimento – L.R. Lombardia n. 26/1993, art. 26, c. 5 – Detenzione di richiami vivi privi di anello – Contrasto con l’art. 5 della L. n. 157/1992 – Illegittimità costituzionale. CORTE COSTITUZIONALE, 22 dicembre 2006
Prove cinofile e abbattimento di fauna allevata in batteria – Materia di competenza legislativa esclusiva regionale. T.A.R. PUGLIA, Bari,
Sez. II - 14 dicembre 2006Maltrattamento di animali - Detenzione in condizioni
incompatibili
– Fattispecie: trasporto - Art. 727 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12
ottobre 2006
Protezione degli animali durante il trasporto - Intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione e periodi di viaggio e di riposo - Nozione di "trasporto"
("Transportdauer") - Computo della durata di carico e di scarico degli animali
- Direttiva 91/628/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre
2006Decisione 871/2006/CE del 18 luglio 2005 - Consiglio - relativa alla
conclusione, a nome della Comunit
à europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici
(G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)
Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia (G.U.U.E. L345 dell'8.12.2006)*Decisione 2006/677/CE del 29
settembre 2006 - Commissione - che stabilisce le linee guida che definiscono i
criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformit
à alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali [notificata con il numero C(2006) 4026] (Testo
rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L278 del 10.10.2006)Decreto 25 luglio
2006: Ministero della Salute. Composizione dell'Unita' centrale di crisi per
l'influenza aviaria. (GU n. 237 del 11-10-2006)
Abbattimento dei colombi – Abilitazione indiscriminata di tutti i cacciatori – Contrasto con l’art. 19 L. n. 157/92. T.A.R. VENETO, Sez. II – 19 ottobre 2006Regione Liguria Legge regionale n. 36 del 31-10-2006:
Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera A, terzo alinea della Direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici (B.U.R. Liguria n. 16 del
2.11.2006)
Regione Molise Legge regionale n. 34 del 02-10-2006: Ulteriori modifiche alla
legge regionale 19 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". (B.U.R. Molise n.
28 del 5.10.2006)
*Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 -
Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006*Maltrattamenti di animali -
Detenzione in condizioni incompatibili - Contravvenzioni - Reato di cui
all'art. 727 cod. pen. - Responsabilit
à del solo proprietario degli animali - Esclusione - Estensibilità della responsabilità a colui che li detiene al momento dell'accertamento. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 21/02/2006*Conservazione degli uccelli selvatici
– Zona di protezione speciale – Modifica senza fondamento scientifico - Inadempimento di uno Stato – Direttiva 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, (Seconda
Sezione), 13 luglio 2006*Provincia di Trento. Legge Provinciale n. 4 del
21-07-2006: Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per
la protezione della fauna selvatica e per l
’esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova
disciplina dell
’amministrazione dei beni di uso civico). (B.U.R. Trentino Alto Adige n. 31 del 1
agosto 2006)
*Conservazione uccelli selvatici - Inadempimento di uno Stato - Direttiva
79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - ZPS Zona di protezione
speciale - Modifica senza fondamento scientifico. CORTE DI GIUSTIZIA Comunit
à Europee, Sez. II, Sentenza -13 luglio 2006
Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 -
Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello
legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006
Decisione 2006/416/CE del 14 giugno 2006 - Commissione - recante alcune misure
transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicit
à nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità [notificata con il numero C(2006) 2402] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
Decisione 2006/415/CE del 14 giugno 2006 - Commissone - che reca alcune misure
di protezione dall
’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE [notificata con il numero C(2006) 2400]
(Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L164 del 16.6.2006)
Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992 -
Procedure e varie - Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame
diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al
giudice competente. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
30/03/2006*Conservazione degli uccelli selvatici - Specie protette, prelievi
venatori autorizzati
– Deroghe – Criterio – Limiti - Art. 9, n. 1, lett. c), Dir. 79/409/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle
Comunit
à Europee, sezione II - 8 giugno 2006
*Prelievi venatori autorizzati in deroga - Nozione di «piccole quantità» - Fondamento - Stati membri – Controlli - Garanzie – Necessità - Dir. 79/409/CEE - Procedimenti amministrativi. CORTE DI GIUSTIZIA delle
Comunit
à Europee, sezione II - 8 giugno 2006
*Decreto 20 aprile 2006: Ministero della Salute. Modifica degli allegati al
decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la
registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n. 111 del
15-5-2006)
*Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192: Disposizioni correttive del decreto
legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n.
121 del 26-5-2006)
*Ordinanza 7 marzo 2006: Ministero della Salute. Modifica dell'ordinanza 26
agosto 2005, concernente:
«Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile
». (GU n. 102 del 4-5-2006)
*Decreto 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Recepimento della direttiva
2004/45/CE della Commissione del 16 aprile 2004, recante modifica alla
direttiva 96/77/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli
additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (GU n. 101 del
3-5-2006)
*Regolamento (CE) n. 699/2006 del 5 maggio 2006 - Commissione - recante modifica
dell
’allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso del pollame a parchetti all’aperto. (G.U.U.E. L121 del 6.5.2006)
*Regolamento (CE) n. 605/2006 del 19 aprile 2006 - Commissione - recante
modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l
’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche. (G.U.U.E. L107 del
20.4.2006)
*Decisione 2006/293/CE del 12 aprile 2006 - Commissione - che modifica la
decisione 2006/135/CE della Commissione per quanto riguarda l'istituzione in
alcuni Stati membri delle aree A e B in seguito alla comparsa di focolai
dell'influenza aviaria ad alta patogenicit
à [notificata con il numero C(2006) 1583] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L107 del 20.4.2006)
*Esercizio dell'attività venatoria - Cattura della fauna - Armi e mezzi di caccia vietati - Utilizzo di
una gabbia metallica a pressione - Reato di cui all'art. 30 lett. h) l.n
157/1992 - Integrazione. TRIBUNALE DI GENOVA, 12 gennaio 2006
*Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158: Attuazione della direttiva
2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad
azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni
animali. (GU n. 98 del 28-4-2006)
* Fauna e flora - Aree protette - Conservazione degli habitat naturali e della
fauna e flora selvaggi - Protezione delle specie - Inadempimento di Stato -
Direttiva 92/43/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunit
à Europee, 16 marzo 2006*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute.
Modifica all'allegato I dell'ordinanza ministeriale 11 febbraio 2006, recante
misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit
à negli uccelli selvatici. (Aggiornamento n. 4). (GU n. 81 del
6-4-2006)*Ordinanza 28 febbraio 2006: Ministero della Salute. Integrazione
della composizione della Unit
à centrale di crisi per l'influenza aviaria. (GU n. 81 del 6-4-2006)*Decisione
2006/277/CE del 7 aprile 2006 - Commissione - che modifica la decisione
2006/115/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta
patogenicit
à negli uccelli selvatici nella Comunità. [notificata con il numero C(2006) 1480] (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. L103 del 12.4.2006)
* Caccia - Esemplari ed oggetti appartenenti a specie protette - Differenza -
Sanzioni amministrative - Esemplare selvatico protetto - Detenzione - Sanzioni
amministrative - L. n. 150/1992 - Procedura e varie - Giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa pecuniaria - Sindacato del giudice
– Limiti - Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. CORTE DI CASSAZIONE
Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006*Legge 6 febbraio 2006, n. 66: Adesione
della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli
acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a
L'Aja il 15 agosto 1996. (GU n. 53 del 4-3-2006- Suppl. Ordinario n.51)
*Animali - Articolo 727 c.p. - Detenzione in condizioni incompatibili – Disciplina applicabile. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III,
24/01/2006*Maltrattamento di animali
– Specifica volontà di infierire sull'animale o lesione dell'integrità fisica - Art. 727 c.p. – Giurisprudenza. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006*Tutela della
fauna - Maltrattamento di animali - Condotta "crudele" tenuta "senza necessit
à" - Dolo generico - Art. L. n. 157/1992 - Art. 727 - Art. 544 Ter cod. pen. -
Continuit
à normativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/12/2005
*Delitti contro il sentimento per gli animali – Esimente dell’esercizio di un diritto – Insussistenza – Fattispecie - Art. 727 c.p. - Art. 544 Ter c.p. – Art. 19 Ter disp. coord. cod. pen. - Art. L. n. 157/1992. CORTE DI CASSAZIONE
Penale, Sez. III, 21/12/2005*Decreto 18 gennaio 2006: Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio. Modifica all'allegato 4 del decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla
custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n. 26 del
1-2-2006)
*Uso di richiami vivi - Maltrattamento di animali - Art. 19 ter disp. coord.
cod. pen. - Esimente dell
’esercizio di un diritto - Insussistenza - Artt. 727 e 544 ter cod. pen. -
Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre
2005*Maltrattamento di animali - Delitti contro il sentimento per gli animali -
Artt. 727 e 544 ter cod. pen. - L. n. 189/2004 - Continuit
à normativa - Crudeltà - Reato a dolo specifico - "Senza necessità" - Dolo generico. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 dicembre 2005
*Ordinanza 11 febbraio 2006: Ministero della Salute. Misure urgenti di
protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicit
à negli uccelli selvatici. (GU n. 42 del 20-2-2006)
*Conservazione degli uccelli selvatici - Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Aree protette -
Inquinamento - Zona di protezione speciale (ZPS) - C.d. "patto d'area" - Misure
idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat - Dir.
79/409/CEE - Dir. 92/43/CEE. La Repubblica italiana, omettendo di adottare
misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat,
nonch
é le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in
riferimento al piano denominato "patto d'area" ed ai progetti ivi previsti,
nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) "Valloni e
steppe pedegarganiche",
è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici, nonch
é successivamente al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6,
paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche. Commissione delle Comunit
à europee contro la Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 13 GENNAIO 2006 Ricorso del 24/10/2005, Causa C-388/05
*Allevamento di struzzi - Perdite subite per effetto di cani randagi -
Indennizzo ex art. 21 L.R. 15/92 - E
’ dovuto. La Regione non può negare ad un’attività di allevamento degli struzzi, che abbia subito perdite per effetto di cani
randagi o inselvatichiti, l
’indennizzo di cui all’art. 21 L.R. Abruzzo n. 15/92 (norma applicabile alla fattispecie, atteso che la
l. 3/74 contempla invece il risarcimento dei danni derivanti da animali di
interesse scientifico, quali l
’orso, il lupo, il cinghiale e l’aquila): detta disposizione individua, tra l’altro, quali destinatarie degli indennizzi "le aziende zootecniche" con generico
riferimento alle perdite di "capi di bestiame", senza subordinare l
’erogazione dell’indennizzo al preventivo riconoscimento e qualificazione dell’allevamento danneggiato quale attività zootecnica. Pres. Balba, Est. Rasola - T. (Avv. Di Pillo) c. Regione Abruzzo
(Avv. Stato) - T.A.R. ABRUZZO, L
’Aquila - 18 maggio 2005, n. 319*Specie cacciabili e specie protette - Nozione di
fauna selvatica
– Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III – 31 gennaio 2003
* Decreto 31 ottobre 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio. Proroga dei termini previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio
2002, recante istituzione del registro di detenzione delle specie animali e
vegetali. (GU n. 264 del 12-11-2005)
* Fauna e flora - Detenzione esemplari protetti - Animali protetti non marcati e
regolarmente detenuti - Obbligo della marcatura - Sanzione penale - Esclusione.
CORTE DI CASSAZIONE penale, sez. III, 10 dicembre 2003
* Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Attuazione della direttiva 1999/22/CE
relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU n.
100 del 2-5-2005)
* Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005: Norme a tutela del benessere animale.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 30 del 18.2.2005)
Regione Toscana
Legge Regionale n. 34 del 27 febbraio 2005: Modifiche alla legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
(B.U.R. Toscana n. 18 del 4 marzo 2005)
Autorizzazione all’abbattimenti di colombi di città - Provvedimento comunale - Mancata indicazione della densità ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze di pubblica igiene - Mancata
considerazione dei metodi di contenimento alternativi non cruenti -
Illegittimit
à per difetto di motivazione. Il provvedimento comunale che consente ai tutti i
cacciatori, con le modalit
à e nei tempi previsti dal calendario venatorio, l’abbattimento dei colombi di città mediante l’uso di fucile a canna liscia, è viziato per difetto di motivazione nel caso in cui sia carente della previa
indicazione della densit
à ottimale dei volatili in rapporto alle esigenze della pubblica igiene e alla
prevenzione dei danni alle cose e non abbia tenuto conto dei metodi non
cruenti, diversi dall
’abbattimento, idonei al contenimento del numero dei volatili stessi nel
territorio comunale. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - LAC (Avv.ti A. ed M.
Rizzato) c. Comune di Monticello Conte Otto (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II -
28 febbraio 2005, n. 792
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante
modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del
15.2.2005)
* Regolamento (CE) n. 252/2005 del 14 febbraio 2005 - Commissione - recante
modifica del regolamento (CE) n. 349/2003 che sospende l'introduzione nella
Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (G.U.U.E. L43 del
15.2.2005)
* Decreto Legislativo 10 Maggio 2004, n. 149: Attuazione delle direttive
2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai
prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. (GU n. 139 del
16-6-2004)
* Regolamento (CE) n. 776/2004, del 26 aprile 2004, recante modifica del
regolamento (CE) n. 349/2004 che sospende l'introduzione nella Comunit
à di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (GUUE n L 123 del 27
aprile 2004)
* Regolamento (CE) n. 834/2004, del 28 aprile 2004, che modifica il regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GUUE n L 127
del 29 aprile 2004)
* Regione Sardegna. Legge Regionale n. 2 del 13-02-2004: Norme in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in
attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (B.U.R. Sardegna n. 5 del 13
febbraio 2004)
* Regione Toscana. Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.13 del
25-02-2004: Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge
regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio").
Caccia e pesca - Art. 727 C.p. - Maltrattamento animali - Lesione fisica
all'animale - Non
è necessaria. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette (zanne di elefante) -
Art. 1 L. n.150/92 - Convenzione di Washington - Certificazione dell'Autorit
à competente - Art. 8, Reg. Ce 338/1997. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3
dicembre 2003 (vedi: sentenza per esteso)
Caccia e pesca - Animali - Detenzione di specie protette lavorati ed acquisiti
da lungo tempo - Certificazione - Necessit
à. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III penale, 3 dicembre 2003 (vedi: sentenza per
esteso)
Regione Toscana. Legge Regionale n. 57 del 5-12-2003: Attuazione dell'articolo 9
(deroghe) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. (B.U.R. Toscana n. 44 del
10-12-2003)
Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Controllo della fauna selvatica -
Abbattimento selettivo di specie nocive - Potere - Regione - art. 19 L.157/92.
CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003
Caccia e pesca - Fauna selvatica in generale - Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica - Attribuzioni e compiti - art.7 L.157/92 - abbattimento o
eradicazione di una specie ritenuta nociva - divieto - autorizzazione -
necessit
à. SPAGNESI - CORTE DI CASSAZIONE, penale sez. III - 31 gennaio 2003
Regione Liguria. Legge Regionale n. 25 del 20-10-2003: Deroga al divieto di cui
al comma 2 bis dell'articoli 9 della legge regionale 1
° luglio 1994 n. 29 (Norme regionale per la protezione della fauna omeoterma e
per il prelievo venatorio) e successive modificaioni ed integrazioni. (B.U.R.
Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)
Regione Lombardia. Legge Regionale n.18 del 8-10-2003: Modifiche all'articolo 35
della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della
fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina
dell'attivit
à venatoria) (B.U.R. Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003 - S.O. n. 1)
Regione Veneto. Legge Regionale n. 25 del 27-10-2003: Rideterminazione del
termine previsto dall'articolo 2 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 11 e
proroga dei termini della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano
faunistico venatorio regionale (1996-2001)" (B.U.R. Veneto n. 25 del 31 ottobre
2003)
ALIMENTAZIONE ANIMALE
Il Dlvo 17 giugno 2003, n. 223, ha dato attuazione alle direttive 2000/77/CE e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale (GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138).
Decisione 2003/436/CE del 16 giugno 2003 - Commissione - che modifica la
decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad
integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza
aviaria a bassa patogenicit
à in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [notificata
con il numero C(2003) 1834] (Testo rilevante ai fini del SEE)(GUE L149 del
17.6.2003)
Direttiva 2003/57/CE del 17 giugno 2003 - Commissione - recante modifica della
direttiva 2000/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle
sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (Testo
rilevante ai fini del SEE) (GUE L151 del 19.6.2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120: Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch
é della flora e della fauna selvatiche. (GU n. 124 del 30-5-2003)
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 coordinato al
D.P.R. 120/2003: Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonch
é della flora e della fauna selvatiche. (G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O.
n.219/L)
Regione Lazio.
Legge Regionale n. 10 del 2-04-2003: "Modifiche alla legge regionale 6 ottobre
1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive
modifiche. disposizioni transitorie". (B.U.R. Lazio n. 11 del 19 aprile 2003)
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Legge Regionale n. 10 del 17-04-2003: Disciplina del regime di deroga previsto
dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione
degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di tutela della
natura, di attivit
à venatoria e di tassidermia.(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile
2003)
Regione Basilicata.
Legge Regionale n. 14 del 7-05-2003: Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio cos
ì come modificata dalla legge regionale 11 marzo 1997, n.14(B.U.R. Basilicata n.
33 del 10 maggio 2003)
Regolamento n. 739/2003/CE del 28 aprile 2003 - Commissione - che modifica
l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (GUE L106 del 29.4.2003)
Decreto 11 febbraio 2003: Ministero della Salute. Documentazione di
accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della
selvaggina d'allevamento e dei ratiti. (GU n. 96 del 26-4-2003
PROTEZIONE UCCELLI, sentenza della Corte Europea di Giustizia
La Corte di Giustizia europea (Sesta Sezione), con sentenza 20 marzo 2003, ha
ritenuto che "la Repubblica italiana, non avendo classificato in misura
sufficiente come zone di protezione speciale i territori pi
ù idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui
all'allegato I della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modifiche, e
delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia, e non
avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni opportune in merito
alla maggior parte delle dette zone da essa classificate,
è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1-3, della predetta direttiva".
DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 5539 del 1 aprile 2003Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia. Revoca del D.D.U.O. n. 4437 del 17
marzo 2003.-IL DIRIGENTE UNITA
’ ORGANIZZATIVA VETERINARIAVISTO il T.U.L.L.S.S. approvato con R.D. n.1265/34;
VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.218 del 2 giugno 1988 – Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
VISTO il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi
della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 – Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta
contro l
’influenza aviaria;
VISTO il D.M. 28 settembre 2000 – Misure integrative di lotta contro l’influenza aviaria;
VISTO IL Decreto della Direzione Generale Sanità n. 24957 del 11.12.2002 - Influenza aviaria. Programma di vaccinazione.
CONSIDERATA la necessità di prevedere misure superiori e comuni di controllo al fine di prevenire il
diffondersi dell'infezione che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero
settore avicolo nazionale;
RITENUTO che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni
ulteriore rischio di propagazione della malattia;
CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno
modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sar
à evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;
RITENUTO necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli
presenti su tutto il territorio regionale;
VISTI gli artt. 3 e 18 della L.R. 23.7.1996, n.16 e successive modificazioni ed
integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale n. 25679 del
20.12.2002 "Individuazione delle strutture organizzative e delle relative
competenze e aree di attivit
à delle Direzioni Generali della Giunta Regionale per l’anno 2003";VISTA la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n.VII/11699
del 23 dicembre 2002 "Disposizioni a carattere organizzativo (4
° provvedimento 2002)";
DECRETA
Art.1
Misure a seguito di conferma ufficiale
A seguito di conferma ufficiale della presenza di malattia, mediante un esame
effettuato dall
’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente per
territorio delimita, intorno all
’azienda infetta, una zona di protezione del raggio minimo di 3 km e dispone l’applicazione delle seguenti misure sanitarie:1. Immediato abbattimento dei
volatili presenti. L
’autorità sanitaria locale, sentito il parere della Regione, potrà autorizzare la macellazione controllata nel caso in cui gli animali presenti
negli allevamenti infetti abbiano raggiunto o siano in prossimit
à dell’epoca di macellazione. Gli animali presenti negli allevamenti infetti, trascorse
tre settimane dall
’esito dell’esame, devono essere avviati alla macellazione presso impianti situati in Veneto
e in Lombardia. Le carni ottenute da tali volatili dovranno essere bollate
conformemente a quanto previsto dall
’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.2.
Individuazione e distruzione delle uova da cova deposte e uscite dall
’azienda sede di focolaio durante il periodo presunto di incubazione della
malattia;3. Effettuazione dell
’indagine epidemiologica in collaborazione con l’OEVR;4. Esecuzione, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio,
dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili.
5. Sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque
altro locale in cui possono essere isolati.
Divieto di introduzione ed accasamento di volatili.
Ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi
delle aziende.
Controllo delle movimentazioni all’interno della zona.Destino delle uova da cova, prodotte in allevamenti situati
in zona di protezione, direttamente a un incubatoio, identificato dall
’autorità sanitaria, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono.
L'incubatoio deve garantire la rintracciabilit
à delle partite di uova così introdotte. I pulcini nati dalle uova di cui al presente punto possono essere
destinati esclusivamente ad un
’unità produttiva in cui non siano presenti specie sensibili e che abbia rispettato il
periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui al
D.D.U.O. n.13606 del 17.02.2002.Divieto di movimentazione degli animali dalle
aziende in cui si trovano. In deroga al presente divieto potranno essere
movimentati :
i pulcini di un giorno a condizione che i riproduttori siano stati sottoposti a
controllo sierologico con esito negativo;
le pollastre a condizione che nei 5 giorni precedenti la movimentazione almeno
10 animali siano stati sottoposti a controllo sierologico e, laddove possibile
in relazione alla taglia dell
’animale, al tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 oreprecedenti la movimentazione. Gli animali
una volta raggiunto l
’allevamento di destinazione dovranno essere sottoposti agli stessi
controlli;pollastre vaccinate di allevamenti posti all
’interno dell’area di vaccinazione, purché destinate ad un allevamento da produzione localizzato nell’ambito dell’area in oggetto e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione,
a:esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal programma di
vaccinazione di emergenza (PVE) di cui all
’allegato A del D.D.U.O. n. . 24957 del 11.12.2002;ispezione veterinaria
ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l
’inizio del carico;prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali
sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico,
per l
’indagine sierologia e di 10 tamponi tracheali, nelle 24 ore precedenti l’inizio del carico, per la ricerca dell’antigene virale;la selvaggina a condizione che nei 5 giorni precedenti la
movimentazione almeno 10 animali siano sottoposti a controllo sierologico e,
laddove possibile in relazione alla taglia dell
’animale a tampone tracheale per la ricerca dell’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione. Gli animali
potranno essere liberati esclusivamente sul territorio della zona di
vaccinazione di cui al successivo art.3.11. I volatili, destinati alla
macellazione potranno lasciare l
’azienda per essere inviati ad un impianto di macellazione situato nella zona di
protezione o in caso di impossibilit
à, in un altro designato dall’autorità sanitaria purché i volatili siano trasportati direttamente all’impianto di destinazione. Gli animali devono essere macellati presso impianti
situati in Veneto e in Lombardia, eventuali deroghe per la macellazione dei
volatili in altri macelli del territorio nazionale devono essere concordati tra
i rispettivi Servizi Veterinari regionali. Le carni ottenute da tali volatili
dovranno essere bollate conformemente a quanto previsto dall
’art.5, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558 e successive modifiche.12.
La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per territorio,
delle autorizzazioni per il trasporto al macello
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da
effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta
ogni tre giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo
svuotamento dell
’allevamento;� per gli animali non vaccinati, prelievo, da parte del veterinario
ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il primo
carico e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, di 10
tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti il carico, per la ricerca dell
’antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell’IZS. I tamponi tracheali non devono essere prelevati nel caso di gruppi di
animali avviati alla macellazione controllata sulla base di quanto previsto al
punto 1 del presente articolo 1;� per i volatili di allevamenti sottoposti a
vaccinazione nei confronti dell
’influenza aviaria, i campioni ufficiali di cui al precedente trattino del
presente punto 10 devono essere prelevati
dagli animali sentinella non vaccinati. I tamponi tracheali non devono essere
prelevati nel caso di gruppi di animali avviati alla macellazione controllata
sulla base di quanto previsto al punto 1 del presente articolo 1;� I tamponi
tracheali devono essere prelevati dal veterinario ufficiale anche al momento
dell
’eventuale ripetizione dell’ispezione veterinaria di cui al primo trattino del presente punto;� Il carico e
il trasporto dei volatili al macello deve avvenire con l
’utilizzo di attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento
delle operazioni, devono essere utilizzate esclusivamente per l'invio alla
macellazione degli animali dall'allevamento sopraccitato.E
’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna.Controllo da parte
del Servizio veterinario della corretta applicazione delle misure di
biosicurezza previste dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002 relativamente allo
spostamento o spandimento di letame o lettiere di volatili.
Art.2
Disinfezioni
Al termine delle operazioni previste al precedente art. 1, dovranno essere
effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione degli allevamenti
conformemente a quanto previsto dall
’allegato II del D.P.R. 15 novembre 1996 n.656. Le misure previste per la zona di
protezione resteranno in vigore per 15 giorni dopo le operazioni preliminari di
pulizia e disinfezione dell
’azienda infetta.Art.3
Zona di vaccinazione
Nella zona di vaccinazione, oltre a quanto previsto dal PVE, si applicano le
seguenti misure: .
� divieto di introduzione ed accasamento di tacchini negli allevamenti sia a
carattere intensivo. In deroga al divieto del presente trattino del punto 1, il
Servizio veterinario competente per territorio, in accordo con i Servizi
Veterinari della Regione, pu
ò autorizzare, negli allevamenti intensivi presenti nell’area di vaccinazione, l’accasamento di tacchini a condizione che:sia stato completato, per aree
omogenee, un controllo virologico e sierologico su tutti gli allevamenti di
tacchini;
le aziende interessate abbiano presentato al Servizio veterinario competente per
territorio il programma di accasamento;
sia rispettato un vuoto sanitario minimo di 7 giorni e comunque siano trascorsi
almeno 21 giorni dal giorno di svuotamento dell
’allevamento;l’accasamento sia effettuato per aree territoriali omogenee in modo tale da
garantire, in ciascuna di tali aree, lo svuotamento degli allevamenti in modo
sincrono all
’epoca della macellazione;le aree geografiche di cui al precedente trattino del
presente punto 1., devono essere individuate dal Servizio veterinario
competente per territorio sulla base delle caratteristiche orografiche del
territorio e della distribuzione spaziale degli allevamenti. L
’accasamento, nelle varie unità produttive di ciascun allevamento deve avvenire nel tempo massimo di 6 giorni;l’accasamento in ogni allevamento sarà autorizzato esclusivamente per tacchini da carne dello stesso sesso (solo
maschi o solo femmine);l
’accasamento deve essere autorizzato dall’ ASL competente per territorio previa verifica dei requisiti di cui all’allegato III del PVE e dell’avvenuta pulizia e disinfezione dei locali di allevamento.Così come previsto dall’art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i
Veterinari aziendali o L.P., ognuno per quanto di competenza, dovranno
monitorare e comunicare prontamente al Servizio Veterinario dell
’ASL competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale.
E’ vietata l’introduzione e l'immissione di selvaggina cacciabile da penna. In deroga al
divieto di cui al presente punto 2., il Servizio veterinario competente per
territorio pu
ò autorizzare sul territorio della Regione Lombardia, l’immissione di selvaggina cacciabile da penna se:gli animali originano da
allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili sono stati
sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi
nei confronti del sottotipo H7 del virus dell
’influenza aviaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali,
di 10 tamponi tracheali per la ricerca dell
’antigene virale eseguito nelle 48 ore precedenti la movimentazione.3. Per il
carico degli animali in allevamento devono essere rispettate le seguenti norme
sanitarie:
a. il carico per il macello di tutti i volatili degli allevamenti da carne, deve
essere completato entro un massimo di 10 giorni ed i volatili devono essere
trasportati direttamente all
’impianto di destinazione.Il mancato rispetto del termine previsto comporterà:
il sequestro dell’allevamento;l’obbligo dell’effettuazione, con spese a carico dell’allevatore, di controlli virologici a cadenza settimanale e sierologici a
cadenza bisettimanale. Negli allevamenti di anatre da carne oltre al controllo
sierologico a cadenza bisettimanale con spese a carico dell
’allevatore, il Servizio Veterinario dell’ASL competente per l’allevamento dovrà effettuare un tampone cloacale con cadenza mensile;nel caso di accertata
positivit
à alle prove sopraelencate verranno applicate le misure di cui all’art.1. Se in tale periodo gli animali dovessero venire a morte a seguito della
malattia, il Servizio Veterinario competente per territorio non proceder
à al pagamento degli indennizzi previsti dalla L.218/88;b. ai proprietari di
allevamenti di tacchini che non ottemperano a quanto disposto dal precedente
punto a, verranno inoltre applicate le sanzioni previste dal successivo art.6;
c. il trasporto deve avvenire lungo i principali assi stradali, riducendo al
minimo l'attraversamento di aree ad elevata densit
à di allevamento;
d. le squadre di carico, per l'invio alla macellazione degli animali, devono
essere impiegate, per tutto il periodo necessario al completamento delle
operazioni, esclusivamente nell'allevamento da cui vengono spediti gli animali;
e. le operazioni di carico e trasporto dovranno essere eseguite con l'adozione
di tutte le misure igieniche sanitarie necessarie ad evitare la diffusione del
contagio;
f. le attrezzature per il carico e gli automezzi utilizzati per il trasporto
dovranno essere puliti e disinfettati, ogni volta, prima e dopo il loro
impiego.
In aggiunta a quanto previsto dal piano di vaccinazione per la movimentazione
dei volatili, la concessione, da parte del Servizio veterinario competente per
territorio, delle autorizzazioni per il trasporto di volatili vaccinati
destinati al macello
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:� ispezione veterinaria ufficiale da
effettuarsi nelle 72 ore precedenti il carico;
� prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue,
nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 72
ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell
’antigene virale. I campioni ufficiali di cui al presente trattino devono essere
prelevati dagli animali sentinella non vaccinati. I campioni devono essere
esaminati presso la sede dell
’IZS.Art.4
Controlli
Il Servizio veterinario competente per territorio garantirà l’attuazione dei controlli sugli allevamenti previsti dal PVE secondo le modalità di cui all’art. 1 del D.D.U.O. n. 24957 del 11.12.2002I Veterinari ufficiali possono
effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia ritenuto opportuno nell
’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 1.Art.5
Misure sanitarie per il restante territorio regionale
Nel territorio regionale di cui all’allegato I:La concessione, da parte del Servizio Veterinario competente per
territorio, delle autorizzazioni per il trasporto al macello o per la
movimentazione di tacchini
è subordinata all’esecuzione, con esito favorevole, di:ispezione veterinaria ufficiale da
effettuarsi nelle 48 ore precedenti il carico;
prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue,
nei 5 giorni precedenti il primo carico, e di 10 tamponi tracheali, nelle 48
ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell
’antigene virale.Il Servizio Veterinario competente per territorio effettua il
controllo, cos
ì come previsto dal D.D.U.O. n.13606 del 17.07.2002, degli allevamenti di ovaiole
per la produzione di uova da consumo e di riproduttori delle specie sensibili
con prelievo di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti
del sottotipo H7 del virus dell
’influenza aviaria.In subordine, su specifica indicazione del Servizio
Veterinario competente per territorio, i Veterinari aziendali effettuano il
controllo degli allevamenti intensivi secondo le modalit
à di cui al punto 1 del presente articolo. Le Ditte interessate devono fornire al
Servizio Veterinario competente per territorio, il calendario dettagliato dei
prelievi che verranno effettuati negli allevamenti di competenza.
I Veterinari ufficiali possono effettuare qualsiasi ulteriore controllo sia
ritenuto opportuno nell
’ambito della vigilanza sugli allevamenti avicoli e sulle attività di cui al precedente punto 2.Per le tipologie non previste dal PVE, nei macelli
avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori
intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la
ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali sugli animali secondo
le modalit
à sotto riportate:
� pollame da carne (con esclusione delle partite di tacchini già testati al momento del carico) prelievo, con cadenza settimanale, di 5 campioni
di sangue per partita da almeno 5 partite di pollame da carne in provenienza
dalla Regione Veneto e Lombardia.
I Veterinari ufficiali, i Veterinari aziendali ed il personale tecnico che
effettuano i prelievi di campioni di sangue e tamponi tracheali previsti dal
presente Decreto al momento della visita in allevamento devono rispettare
scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore
diffusione del contagio.
Art.6
Sanzioni: Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono
applicate le sanzioni disposte dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.
Art.7
è abrogato il D.D.U.O. n.3639 del 5 marzo 2003 "Influenza aviaria – Misure di contenimento dell’influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio della Regione Lombardia."le misure previste dal presente
Decreto, se non specificamente abrogate, restano in vigore per almeno 90 giorni
e potranno essere modificate con l
’evolversi della situazione epidemiologica.Il presente Decreto entra
immediatamente in vigore e
è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per
consentirne la dovuta pubblicit
à.
D.P.C.M. 28 febbraio 2003
Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy.
(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4-3-2003)
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'accordo di cui all'allegato 1, stipulato il 6
febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, che disciplina il particolare rapporto di affezione tra
l'uomo e l'animale, al fine di rendere pi
ù omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli
animali da compagnia.
2. In particolare il testo dell'accordo prevede, da parte del Governo e delle
regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, l'adozione di
disposizioni finalizzate ad:
a) assicurare il benessere degli animali;
b) evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti;
c) consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchips,
su tutto il territorio nazionale;
d) utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Decreto 29 marzo 2002: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Disposizioni integrative sulle modalit
à di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione
negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria.
(GU n. 64 del 18-3-2003)
UE: alimenti animali
Nella Guce n L 71 del 15 marzo 2003 è pubblicata la Decisione 2003/181/EC della Commissione, del 13 marzo 2003, che
modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti
minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di
origine animale.
Regione Toscana, Legge Regionale n. 12 del 14-02-2003: Progetto pilota relativo
alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi
produttivi e ambientali. (B.U.R. Toscana n.10
del 21 febbraio 2003)
INQUINAMENTO, RIFIUTI, CACCIA
Decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003 relativa alla
protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (GUCE L 29 del 5.2.2003)
GESTIONE FAUNISTICA
DM 31 ottobre 2002 Ripartizione, ai sensi dell'art. 66, comma 14, della legge n.
388 del 2000, per l'anno 2001, delle risorse disponibili per la realizzazione
di programmi di gestione faunistico-ambientale (GU n. 27 del 3-2-2003).
Regione Toscana
Legge Regionale n. 36 del 11.10.2002: Modifica alla legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").
(Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18.10.2002)
Regione Toscana
Legge Regionale n. 41 del 22.11.2002: Modifiche alla legge regionale 8 aprile
1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) (Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 30 del 2.12.2002)
Regione Liguria
Legge Regionale n. 36 del 15.10.2002: Modifiche alla Legge Regionale 18 aprile
1990 n. 21 (Norme in materia di personale di vigilanza igienico sanitaria e di
polizia veterinaria) (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del
30.10.2002)
DM 19 luglio 2002
Attuazione della direttiva 2001/79/CE, che modifica la direttiva 87/153/CEE in
materia di additivi nell'alimentazione animale, modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433.
(Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2002)
Unione Europea: proposta di regolamento del Consiglio che modifica la direttiva
del Consiglio 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione di un additivo, e il
regolamento della Commissione (CE) n. 2430/1999 (GUCE C 262E del 29 ottobre
2002)
ALIMENTI ANIMALI: Regolamento (CE) n. 1937/2002 della Commissione, del 30
ottobre 2002, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n.
2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la
determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale (GUCE L 297 del 31 ottobre 2002).
Decisione 2002/788/CE del 10 ottobre 2002 - Commissione - che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la
notifica delle malattie degli animali nella Comunit
à [notificata con il numero C(2002) 3670] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE
L274 dell
’11.10.2002)Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. ( G.U.. 25 febbraio 1992, n.
46 - S.O. n. 41) TESTO COORDINATO Aggiornato alla Legge 3 ottobre 2002, n.221 -
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE. Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002
* Regolamento (CE) N. 1752/2002 del 1° ottobre 2002: – Commissione - che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei
limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine
animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUCE L 264 del 2.10.2002)
* Parere del Comitato economico e sociale del 30 maggio 2002 in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
» (COM(2001) 425 def. - 2001/0173 (COD)) (2002/C 221/22) (GUCE C221 del 17.9.2002
* Decreto 29 luglio 2002 Ministero della Salute Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi
alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari. Recepimento della direttiva n. 2001/5/CE. (GU n. 218 del 17-9-2002)
* Legge 30 luglio 2002, n.180 Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE. (GU
n. 190 del 14-8-2002)
Determinazione 6 maggio 2002
Agenzia delle Dogane - Localizzazione presso alcuni uffici doganali delle
operazioni di importazione e (ri)esportazione delle specie di animali e
vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle predette specie.
(GU n. 127 del 1-6-2002)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 6 dello statuto dell'Agenzia delle dogane;
Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
2476/2001 della Commissione del 12 dicembre 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 24 ottobre 2001,
recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalita' relative ai
controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, concernente l'applicazione
in Italia della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
Considerato che ai sensi dell'art. 28, lettera b) del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si attribuisce in via generale al Ministero delle
attivita' produttive la competenza al "rilascio delle autorizzazioni prescritte
per l'importazione e l'esportazione delle merci", e che dette autorizzazioni
sono direttamente utilizzabili presso gli uffici doganali;
Considerato che l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge n. 150 del 7
febbraio 1992, cosi' come modificata dalla legge n. 59 del 13 marzo 1993,
stabilisce inoltre che il "Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite
il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e
delle certificazioni previsti dalla Convenzione di Washington";
Visto il decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del
sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali
protette;
Visto l'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, che conferisce la facolta' di accentrare presso talune dogane le
operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea,
relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o
viaggianti sotto determinati regimi doganali;
Visto il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000, riguardante la concentrazione
presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e esportazione
delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione
di Washington;
Ritenuta la necessita' di dover aggiornare, in base alle mutate esigenze
operative, l'elenco delle dogane abilitate al compimento delle citate
operazioni doganali;
Visto il verbale della Conferenza di servizi appositamente convocata e tenutasi
in data 19 aprile 2002, al fine di acquisire i necessari pareri del Ministero
delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'ambiente;
Adotta
la seguente determinazione:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione
definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna
selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
del 9 dicembre 1996, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane
riportate nell'elenco allegato 1.
Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione
definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legnami indicati
negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996,
possono essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali riportati
nell'elenco allegato 1, presso le dogane indicate nell'elenco allegato 2.
Art. 3.
I controlli in ambito doganale degli esemplari di cui al regolamento (CE) n.
338/97, sono effettuati secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale
4 settembre 1992 e successive modificazioni.
Art. 4.
E' abrogato il decreto D.G. Dogane del 27 ottobre 2000.
La presente determinazione direttoriale sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2002
Il direttore: Guaiana
Decreto 15 maggio 2002 - Ministero della Salute - Produzione, acquisto e
distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli
animali e per interventi di emergenza. (GU n. 140 del 17-6-2002)
Legge 18 Giugno 2002, n. 118 Testo del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002), coordinato con
la legge di conversione 18 giugno 2002, n. 118, recante: "Disposizioni urgenti
per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".
(GU n. 141 del 18-6-2002)
Regolamento (CE) n. 1252/2002 Commissione, dell'11 luglio 2002, concernente
l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo nell'alimentazione degli
animali (GUCE L 183 del 12. 07 .2002)
Decreto 24 aprile 2002 - Ministero della Salute. Produzione, acquisto e
distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli
animali e per interventi di emergenza. (GU n. 161 del 11-7-2002)
Comunicato – Ministero della Salute. Comunicato di rettifica relativo alla raccolta "Dati
statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali,
triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)". (GU
n. 164 del 15-7-2002)
Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modificazione degli allegati 1 e 3 al decreto 22 febbraio 2002 "Integrazioni al decreto 22
giugno 2001, concernente le modificazioni al decreto 22 dicembre 2000 "Elenco
dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso
esterno, autorizzati ai sensi dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, modificato dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 47 ". (G.U. n. 136 del 12.06.2002).
Decreto 5 giugno 2002 Ministero della salute - Modifica al decreto 22 dicembre 2000 e successive
modificazioni concernente l'elenco dei medicinali veterinari ad azione
antiparassitaria e disinfestante per uso esterno, autorizzati ai sensi
dell'art. 37, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
119, modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47. (G.U. n. 136
del 12.06.2002).
CITES
Determinazione 6 maggio 2002 Agenzia delle Dogane sulla Localizzazione presso
alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione e (ri)esportazione
delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione
di Washington sul commercio internazionale delle predette specie (GU n. 127
dell'1 giugno 2002
ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Sulla GUCE n L 140 del 30 maggio 2002 è pubblicata la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell
’alimentazione degli animali.L. 1 marzo 2002, n. 39
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.(Suppl. Ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale
n. 72 del 26 marzo 2002)
(Estratto)
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARIArt. 1.(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie).1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell
’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell
’elenco di cui all’allegato B nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perch
é su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere
dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo pu
ò emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e
provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l
’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di
ciascuna regione e provincia autonoma.Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all
’articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all
’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;b)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell
’ammenda fino a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell
’ordinamento interno, ivi compreso l’ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro
e non superiore a 103.291 euro sar
à prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell
’ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entit
à, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualit
à personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonch
è del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gi
à comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivit
à rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;d) eventuali
spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l
’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l
’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, nonch
è alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi
gi
à assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando
altres
ì il disposto dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;e) all
’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;f) i decreti legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell
’esercizio della delega;g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pi
ù amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni, le procedure per
salvaguardare l
’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.Art.
3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o
amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gi
à previste sanzioni penali o amministrative.2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all
’articolo 2, comma 1, lettera c).3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi
parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo
del servizio, ove ci
ò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.2. Agli eventuali oneri
derivanti dall
’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).Art. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le
sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e
la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute
nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se
non in modo esplicito,mediante l
’indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o
modificare.3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza
e igiene del lavoro.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: "alle Camere per l’assegnazione alle Commissioni parlamentari competenti, nonchè", sono inserite le seguenti: "alla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell
’inoltro";b) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti
norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di
procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunit
à europee nei confronti dell’Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 34.
(Modifica all’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della
fauna selvatica e di prelievo venatorio).1. Il comma 4 dell
’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;
cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere
inanellati ed immediatamente liberati".
CITES
Sulla GU n. 15 del 18 gennaio e' pubblicato il decreto 8 gennaio 2002, recante
"Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali", il
quale, tra l'altro, sostituisce il precedente decreto 3 maggio 2001.
PELLI DI CANE E GATTO
Dopo varie prese di posizione anche a livello europeo Ë stata emanata un'ordinanza (21 dicembre 2001, G.U. n. 7 del 9 gennaio 2002),
recante "Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici", la quale
vieta di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di capi
di abbigliamento.
CORPO FORESTALE
DM 21 dicembre 2001 sulle "Tessere di riconoscimento per l'esercizio delle
funzioni speciali del Corpo forestale dello Stato" nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 16 gennaio 2002.
DELFINI IN CATTIVITA'
Il regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattivita' di
esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in
applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93,
Ë riprodotto nel DM 6 dicembre 2001, n. 469, pubblicato nella GU n. 15 del 18
gennaio.
ALIMENTAZIONE ANIMALI
Il DPR 2 Novembre 2001, n. 433, recante "Regolamento di attuazione delle
direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi
nell'alimentazione degli animali" e' pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 269
alla Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2001
VIVISEZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre sono pubblicati i "Dati
statistici inerenti l'utilizzo di animali per fini scientifici o sperimentali,
triennio 1998/2000, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici)",
comunicati dal Ministero della salute.
APPENNINO TOSCO-EMILIANO
DPR 21 maggio 2001: "Istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
toscoemiliano" (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001).
CITES
Regolamento (CE) n. 2087/2001 della Commissione, del 24 ottobre 2001, che
sospende l'introduzione nella Comunita' di esemplari di talune specie di fauna
e flora selvatiche, nella Guce L 282 del 26 ottobre 2001.
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